R&S: un miliardo di euro per i progetti di rilevante impatto tecnologico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. L’obiettivo da raggiungere è l'accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale. Le risorse finanziarie disponibili, pari a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), saranno rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di accordi per l’innovazione , di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea.

Gli accordi devono essere mirati all’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

  1. le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 443;
  2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  4. i centri di ricerca .

I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti . I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del Programma «Orizzonte Europa».

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  1. il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% (cinquanta percento) dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% (venticinque percento) dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
  2. il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati nel decreto ed alle imprese agricole, nel limite del 20% (venti percento) del totale dei costi ammissibili di
  3. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni , oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di

Presentazione delle domande

Le risorse finanziarie disponibili, pari a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), saranno rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi . Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procederà a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.


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