Bonus Sponsorizzazioni Sportive: contano i pagamenti effettuati fino a marzo 2022

Il decreto Sostegni ter ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive. Il credito di imposta sarà valido anche in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022. Il beneficio è concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il bonus non è automatico, ma ai fini della sua fruizione deve essere presentata apposita domanda secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport. Il credito può essere chiesto purché l’importo complessivo dell’investimento realizzato non sia inferiore a 10.000 euro.


Tre mesi in più per il bonus sponsorizzazioni sportive .

L’art. 9, c. 1, D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) ha infatti esteso il credito di imposta, istituito dall’art. 81, D.L. n. 104/2020 e già prorogato dall’art. 10, c. 1, D.L. n. 73/2021, anche alle spese sostenute per investimenti effettuati nel primo trimestre del 2022.

A tal fine, è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

A chi spetta

Il decreto Sostegni ter ha prorogato solo il periodo di validità dell’incentivo, ma non è intervenuto su altri aspetti della disciplina.

Pertanto, anche in relazione agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 risultano applicabili le disposizioni attuative dell’agevolazione dettate dal DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020.

Con riferimento ai soggetti beneficiari, quindi, possono beneficiare del bonus, pari al 50% dell’investimento effettuato (Iva esclusa), i lavoratori autonomi , le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta:

  • l’investimento deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b), TUIR, prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Ai sensi dell’art. 81, D.L. n. 104/2020, i ricavi devono fare riferimento al periodo di imposta 2019. Al riguardo, dovrà essere chiarito se, anche per il nuovo periodo agevolato (1° gennaio – 31 marzo 2022), si dovranno considerare i ricavi del 2021 oppure resta confermato il 2019;
  • le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • l’investimento deve riguardare spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione , sostenute in forza di un contratto a prestazioni

Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Requisiti investimenti

Sotto il profilo temporale, a seguito della proroga disposta dal decreto Sostegni ter, sono ammissibili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 .

Secondo quanto chiarito dal Dipartimento per lo sport nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, per investimenti si intendono i pagamenti effettuati.

Ne consegue che per usufruire del credito d’imposta è necessario che i pagamenti vengano effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 . I pagamenti eseguiti oltre il 31 marzo 2022, invece, non potranno concorrere alla formazione del credito d’imposta.

Ad esempio, l’agevolazione non spetta in caso di sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022, ma pagate nel mese di aprile 2022.

Per essere eleggibile al credito d’imposta, l’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Al riguardo il Dipartimento per lo sport ha precisato che credito può essere chiesto anche in presenza di pagamenti verso società diverse, a condizione che il totale complessivo sia di almeno 10.000 euro. In caso di più contratti di sponsorizzazione va presentata una richiesta unica e non singole richieste per ogni contratto.

Modalità di pagamento

Per espressa previsione normativa (art. 81, c. 2, D.L. n. 104/2022), l’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Come si accede

Il bonus non è automatico, ma ai fini della sua fruizione deve essere presentata apposita domanda secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport.

Entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle istanze, il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvederà alla concessione del credito di imposta e comunicherà l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito d’imposta.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse (pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022), il Dipartimento dello sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Fruizione

Il credito di imposta riconosciuto è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto elenco, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6954”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E/2021). L’importo del credito d’imposta spettante più essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Cause di revoca

I beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.

L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.


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