Al via dal 20 novembre le domande per la Super ACE

Al via dal 20 novembre la trasmissione delle comunicazioni per la fruizione del credito d’imposta relativo alla Super ACE prevista dal decreto Sostegni bis. Per l’invio ci sarà tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021. La Comunicazione ACE deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 settembre 2021. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.


Dal 20 novembre e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (per i “solari”, il 30 novembre), sarà possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo alla Super ACE, prevista dal decreto Sostegni bis, la quale consiste in un aumento al 15% del rendimento nozionale applicabile nel 2021 rispetto all’ordinario 1,3%.

A prevedere la comunicazione preventiva alle Entrate è l’art. 19 del D.L. n. 73/2021 ma modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provvedimento 17 settembre 2021.

In particolare:

  • la comunicazione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche;
  • può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi del capitale proprio mentre, in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Quando utilizzare il credito d’imposta

Per esplicita previsione normativa, il credito d’imposta potrà essere utilizzato, previa conferma dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

  • in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
  • in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
  • della delibera con cui l’assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito in argomento non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del pro-rata delle spese generali di cui all’art. 109, comma 5, TUIR ed esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Chi può beneficiare della super ACE

Possono beneficiare della super ACE tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF (in contabilità ordinaria) e la base di calcolo è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente” e, in sostanza, sarà quindi pari alla differenza tra la base ACE al 31 dicembre 2021 e quella al 31 dicembre 2020.

Poiché la variazione in aumento agevolabile rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, il rendimento nozionale massimo ammonterà a 750.000 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000 euro, ma qualora sia superato il limite di 5 milioni di euro, l’eccedenza verrà agevolata con le regole ordinarie (coefficiente di remunerazione dell’1,3%), tanto quanto la base ACE pregressa.

Aspetto particolarmente interessante di questa agevolazione è che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (il 2021, per i “solari”) gli incrementi rilevano per l’intero ammontare, quale che sia la data di versamento.

Come fruire della super ACE

La super ACE potrà essere fruita, alternativamente , sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF oppure (ed è questa una notevole opportunità

) quale credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020 (art. 19, comma 3, D.L. n. 73/2021).

Detto credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24, oppure richiesto a rimborso, oppure ancora ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).

Appare, infine, utile evidenziare che la norma prevede anche un meccanismo di recupero dell’agevolazione nel momento in cui vi fossero riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (e, quindi, nel 2022 e/o nel 2023 per i soggetti “solari”), ma la norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (in sostanza, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).


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