Decreto aiuti: la mappa delle novità per imprese e professionisti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti ), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Di seguito una disamina delle principali misure.
Misure in materia di energia
Bonus sociale energia elettrica e gas
All’articolo 1 sono previste diverse novità per il bonus sociali elettricità e gas.
In particolare, il rafforzamento dei bonus per le famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dall’art. 3,
D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), viene esteso al terzo trimestre 2022.
Il valore dei bonus sarà determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.
Si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l’art. 6, D.L. n. 21/2022 (che ha innalzato da
8.256 euro a 12.000 euro - dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 - la soglia ISEE ai fini dell’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas), si interpreta nel senso che nel caso in cui le bollette siano state già pagate, l’importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive. Se la compensazione è impossibile, l’importo spettante sarà rimborsato automaticamente entro il 31 dicembre 2022.
Qualora invece il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo delle bollette verrà rideterminato con applicazione del bonus.
Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas
Vengono potenziati anche diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale (articolo 2).
Le novità in particolare riguardano:
- il credito di imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento, l’aliquota, fissata dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15% (comma 3);
- il credito di imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Con la disposizione in commento, l’aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, è aumenta al 25% (comma 1);
- il credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento l’aliquota, inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall’art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente aumenta al 25% (comma 2).
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.
Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Credito di imposta per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022
A favore delle imprese a forte consumo di gas naturale , all’articolo 4 è prevista la concessione di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
Semplificazioni per l’installazione degli impianti da rinnovabili
Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.
In particolare:
- viene allargato il novero delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);
- vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall’articolo art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b);
- viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7).
Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale
Novità per le imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Con le nuove norme (articolo 7), infatti, si prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Proroga superbonus 110% per le unifamiliari
Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).
In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all’art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 , a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.
Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi
Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi (articolo 14, comma 1, lettera b).
In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali
privati , che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Misure per la liquidità
Garanzie Sace in Temporary Framework
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale (articolo 15).
L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.
Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.
La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.
Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:
- per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l’80% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.
Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:
- per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della decisione della Commissione europea.
Fondo garanzia PMI
In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI (articolo 16).
In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%
La garanzia è concessa:
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-
Garanzia Sace a condizioni di mercato
Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17). Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.
La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.
Contributi a fondo perduto
Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18).
Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico).
I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.
Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:
- aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Con l’articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
Garanzie Ismea
Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea , potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 (articolo 20).
Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:
- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi.
Misure per la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti
Credito di imposta beni immateriali 4.0
Con l’articolo 20 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, c. 1058, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.
Credito d'imposta formazione 4.0
All’articolo 21 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0.
Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese , a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese .
Credito di imposta sale cinematografiche
Viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche (articolo 23).
A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.
Fondo IPCEI
Viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024 (articolo 24).
Attrazione degli investimenti esteri
All’articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento.
Caro materiali
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all’articolo 26 vengono stanziati complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l’anno 2026) per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare.
Viene poi previsto che le Regioni , in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore . In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro tale data.
Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui all’esito dell’aggiornamento dei prezzari risulti, nell’anno 2022, un incremento dei prezzi inferiore ovvero superiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
Misure a favore di imprese esportatrici
L’articolo 29 prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394/1981 per l’internazionalizzazione (gestito da Simest) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.
La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
Semplificazioni per investimenti strategici
Con l’articolo 30 si introducono procedure amministrative semplificate per l’adozione di investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.
In particolare, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si consente al Ministero dello sviluppo economico di adottare ogni atto o provvedimento necessario.
Qualora il Ministero dello sviluppo economico non adotti detti atti e provvedimenti, ovvero, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Politiche sociali
Bonus una tantum
Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32).
L’indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L’importo e le modalità di concessione dell’aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale (articolo 33).
Bonus trasporto locale
All’articolo 35 viene previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro.
Fondo affitti
Con l’articolo 37 viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).
Credito d’imposta formazione 4.0: aliquote più alte per tutte le imprese. A due condizioni.
Novità sul credito d’imposta formazione 4.0
Le modifiche apportate dal nuovo decreto a questa importante misura di stimolo agli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:
- 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 000 euro);
- 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 000 euro);
- 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 000 euro).
Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni :
- le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.
Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d'imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:
- 45% delle spese per le piccole imprese;
- 35% delle spese per le medie imprese;
- 30% delle spese per le grandi
Si tratta di condizioni più sfavorevoli anche rispetto alla precedente versione della misura.
Spese ammissibili
Le novità riguardano anche le spese ammissibili, anch'esse ampliate rispetto al passato.
Il decreto Aiuti ha infatti esteso la platea delle spese agevolabili alle spese dei formatori e dei servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti, anche sostenute nel periodo d’imposta in corso e fino a tutto il 2022 .
Riepiloghiamo pertanto quali sono le spese oggetto delle agevolazioni:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Caratteristiche del credito d’imposta formazione 4.0
- Il credito d'imposta formazione 4.0 é un beneficio fiscale che si ottiene in maniera automatica nel caso in cui un’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0;
- possono richiedere il credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- la formazione può essere sia interna (un dipendente qualificato forma altri colleghi) sia esterna . Nel secondo caso il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’Università o un ITS. In alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor;
- per ottenere il credito d'imposta formazione 4.0 è necessario essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR. Inoltre, le attività svolte dovranno essere giustificate tramite la redazione di una relazione di progetto formativo, piani formativi, registri presenza e attestati di partecipazione;
- le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Temi oggetto della formazione 4.0
I temi su cui verte la formazione 4.0 sono:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi
Come si accede
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Crediti d’imposta: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022
Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022 .
L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il documento di prassi offre una trattazione sistematica delle novità normative in questione, che facilita la consultazione.
In particolare, il nuovo documento si sofferma sull’analisi di:
- tax credit beni strumentali nuovi;
- tax credit ricerca e sviluppo;
- tax credit spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi;
- povertà educativa ;
- tax credit librerie ;
- bonus acqua potabile ;
- tax credit impianti di compostaggio nei centri
Tax credit beni strumentali nuovi
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi , limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.
In particolare, è stata prevista l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Quanto ai beni materiali 4.0, la legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nello specifico alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0 , nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Ciò posto, è stato evidenziato che la formulazione letterale che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
In realtà, si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale.
Pertanto, è stato chiarito che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
Quanto agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell’allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (beni immateriali 4.0 ), la legge di Bilancio 2022 prevede che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di questi beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.
Nello specifico, la nuova normativa conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione , estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.
Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0 , si prevede che:
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Tax credit ricerca e sviluppo
In merito al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica , in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, la legge di Bilancio 2022 ha prorogato il periodo di applicazione, individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.
In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga dei benefici con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata. In particolare:
- per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d’imposta dal 2023 al 2031), in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di Bilancio 2020, nonché per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della stessa legge di Bilancio, il credito d’imposta è riconosciuto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (nella generalità dei casi, periodi d’imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Tax credit spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI
La legge di Bilancio 2022 proroga la disciplina del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), riducendo, al contempo, l’importo massimo del credito spettante.
In particolare, per effetto dell’intervento operato dalla proroga il credito d’imposta in questione è esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 , ma con un diverso limite massimo di credito concedibile, stabilito in 200.000 euro.
Tra l’altro a seguito dell’intervento della Legge di Bilancio 2022 è stato previsto che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023.
Povertà educativa
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, a favore delle fondazioni di origine bancaria, FOB , per i versamenti effettuati dalle medesime al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata.
In particolare, è stata prevista l’estensione al 2024 del credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati dalle FOB al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Tax credit librerie
Quanto al tax credit librerie, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’ammontare dello stanziamento previsto, incrementando di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del tax credit librerie.
Sono ammessi al beneficio gli esercenti che:
- abbiano sede legale nello Spazio economico europe0;
- siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
- siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
- abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri , ovvero, nel caso di libri usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati 30.
Il bonus in questione è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di imposta municipale unica (IMU), imposta per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI), imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, alle eventuali spese per locazione al netto di IVA e spese per mutuo, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti.
Bonus acqua potabile
La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile per il consumo umano.
Nello specifico la normativa ha sostituito il termine ultimo di sostenimento delle spese ammissibili all’agevolazione con la data del 31 dicembre 2023.
Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa , mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.
Quanto ai beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l’installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni.
In particolare, si riconosce un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta , pari al 70% degli importi di spesa rimasti a carico del contribuente.
Questa agevolazione deve essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.
I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Questa Comunicazione dovrà essere inviata nell’anno 2023, nei termini che saranno definiti successivamente con provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione.
Se l’impresa interessata beneficia di altri aiuti de minimis , prima di inviare la Comunicazione, occorre verificare se l’importo di tali aiuti sommato all’agevolazione non ecceda la soglia de minimis.
In caso di superamento, l’importo del credito d’imposta calcolato applicando la percentuale del 70% alle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022 (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200.000 euro.
L’importo ridotto del credito così rideterminato va indicato nel campo 2 “Credito d’imposta” del modello di Comunicazione e rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che sarà resa nota in seguito con l’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Legge di Bilancio 2022: le novità per agevolazioni e finanziamenti
Nella Legge di Bilancio 2022 c’è un ampio pacchetto di misure agevolative per le imprese.
Bonus investimenti 4.0
Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:
- per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:
- per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Credito d’imposta per attività di R&S, innovazione e design
Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45).
In particolare:
- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10% , con massimale a 5 milioni di euro;
- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023 , mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
- il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
Bonus quotazione PMI
Con il comma 46 viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).
Dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.
Nuova Sabatini
Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro (art. 1, commi 47 e 48).
Sostegno all’internazionalizzazione
Il comma 49 incrementa :
- di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;
- di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex 72, comma 1, del D.L. 18/2020).
Novità per il Fondo garanzia PMI
I commi da 53 a 58 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia.
Innanzitutto, viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.
Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022 , la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all’80%.
Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 , l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.
Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.
Garanzia SACE
Il comma 59, intervenendo sull'art. 1 del D.L. n. 23/2020, proroga al 30 giugno 2022 l'operatività della Garanzia Italia.
Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.
Fondo Gasparrini
Al comma 62 viene confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario.
Credito d’imposta carta
Ai commi 378 e 379 viene confermato anche per il 2022 il credito di imposta del 30% a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.
Fondo per l'efficienza energetica
Il comma 514 - intervenendo sull’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2014 - cambia la natura del Fondo nazionale per l'efficienza energetica da rotativa a mista e stabilisce che lo stesso possa provvedere anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
L'incentivo sostiene interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
Le agevolazioni sono rivolte a imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.
Misure per l’agricoltura
Diverse le misure a favore delle imprese agricole (art. 1, commi 515-519 e 521-526).
Con il comma 523 si emenda l’art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la formulazione dell’art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, che ha esteso la misura “ISMEA più impresa ”, inizialmente prevista solo in favore dei giovani imprenditori, anche alle donne di tutte le età.
Si amplia inoltre la platea dei soggetti beneficiari della misura, eliminando il vincolo di soglia minima della metà numerica dei soci quale requisito di ammissibilità delle società.
Post modifica, quindi, l’accesso è consentito alle imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Ante modifica, invece, erano ammesse le imprese amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 40 anni o da una donna ovvero, nel caso di società, composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni o da donne.
Si prevede inoltre:
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo- climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022;
- l’incremento di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA a condizioni di mercato (aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, strumenti finanziari partecipativi), per progetti di sviluppo delle società del settore agricolo e agroalimentare (ISMEA Investe );
- l’incremento di 10 milioni di euro delle risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;
- l'incremento di 5 milioni per il 2022 della dotazione del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura (ISMEA donne in campo);
- l'incremento di 15 milioni di euro, per il 2022, delle risorse destinate a finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (ISMEA più impresa ).
Microcredito
Il comma 914 modifica la disciplina del microcredito:
- elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
- consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
- prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati
Novità per il Superbonus 110%
In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110% .
In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g- l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:
- fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- fino al 31 dicembre 2023 , per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- fino al 31 dicembre 2022 , per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).
Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.
Bonus facciate
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).
Proroga bonus edilizi “minori”
Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus edilizi “minori” (art. 1, commi 37, 38):
- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro;
- l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, L. n. 63/2013);
- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- il bonus verde , la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).
Detrazione per abbattere le barriere architettoniche
Viene istituita (art. 1, comma 42) una nuova detrazione al 75%:
- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sconto in fattura/cessione del credito e controlli
Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):
- per gli anni 2022 , 2023 e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- fino al 31 dicembre 2025 per il
Il comma 29 - riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) - conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Viene precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili .
Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Altri bonus “casa”
Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile
Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).
Il bonus - istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 - è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Rifinanziamento bonus TV e decoder
Viene rifinanziato con 68 milioni di euro per l’anno 2022 il bonus tv e decoder, che prevede l’erogazione di contributi per acquistare un nuovo decoder (senza rottamazione) oppure un apparecchio televisivo, a condizione di rottamare un apparecchio televisivo acquistato prima del 22 dicembre 2018.
I soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui potranno ricevere, previa richiesta a Poste, il decoder (che deve avere un costo non superiore a 30 euro) direttamente a casa. In caso di attivazione della misura, gli utenti potranno chiedere a Poste assistenza telefonica sull’installazione (art. 1, commi da 480 a 485).
Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili
Al comma 812 viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.
Ulteriori disposizioni
Tra le altre disposizioni, si segnalano:
- l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, di un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità (art. 1, commi 176 e 177);
- l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le disposizioni attuative (art. 1, comma commi 478 e 479);
- l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile , gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse (art. 1, commi 486 e 487);
- l'incremento di 10 milioni, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta , istituito dalla legge di Bilancio 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (art. 1, comma 351);
- la stabilizzazione, a decorrere dal 2022, della Card cultura ai giovani che compiono 18 anni (art. 1, commi 357-358);
- la proroga al 31 dicembre 2022 del contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 809 e 810);
- l'incremento di 400 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036 delle risorse destinate ai contratti di sviluppo nel settore industriale (Sezione II);
- l'incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2036 del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (Sezione II);
- l'incremento di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024 delle risorse destinate agli interventi per l'autoimprenditorialità (Sezione II).
Legge di Bilancio 2022 Patent box Marchi e know how sono esclusi
Il Governo ha presentato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2022. Importanti novità riguardano anche il patent box, con l’art. 2 ter rubricato modifiche alla disciplina del patent box .
La norma prevede delle modifiche all’art 6 del DL n. 146 del 2021, che nella sua attuale formulazione consente di apportare una variazione in diminuzione al reddito di impresa pari al 90 per cento delle spese di ricerca e sviluppo relative a determinati beni immateriali esistenti e funzionanti, per cui al nuovo comma 3 si prevede che ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa sono maggiorati del 110 per cento.
La nuova disciplina esclude dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa , limitando pertanto l’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati Inoltre si prevede la sostituzione del comma 8 per cui la normativa si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Il comma 10 è anche sostituito per cui ora non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 e dall’art. 4 del DL 34 del 2019. I soggetti che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 possono scegliere in alternativa al regime opzionato di aderire al nuovo patent box previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre si prevede con l’aggiunta del nuovo comma 10 bis che qualora in uno o più periodi di imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle indicate nel comma 3 il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 % di queste spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta a quello nel quale l’immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale. Viene quindi introdotto un meccanismo di recapture su base ottennale che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.
L’emendamento governativo alla legge di Bilancio 2022 ridisegna significativamente la disciplina del “nuovo” Patent box dettata dal decreto Fisco-Lavoro, che di fatto prevede che i soggetti titolari di reddito d’impresa possano optare per la maggiorazione al 110% (super deduzione) dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa. Restano fuori dall’agevolazione marchi e know how. Relativamente alla decorrenza della nuova disciplina, dal periodo d’imposta 2021 non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”: viene così risolta la questione dell’opzione relativa al 2020 esercitata nei modelli Redditi 2021 presentati dopo il 22 ottobre 2021.
Marchi e know how fuori dal nuovo Patent box ; possibile il cumulo della super-deduzione che dal 90% passa al 110% con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. È quanto si legge nell’emendamento del Governo al disegno di legge di Bilancio 2022 , presentato in Commissione Finanze al Senato, che riscrive in larga parte la disciplina relativa al “nuovo” Patent box contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 146/2021, e che di fatto prevede che i soggetti titolari di reddito d’impresa possano optare per la maggiorazione che passa dal 90% al 110% (“super deduzione ”) - valevole ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP - dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a taluni intangibles, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, a condizione che gli stessi siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Ora, secondo quanto previsto dall’emendamento, vengono escluse dalla super-deduzione (che viene maggiorata dal 90% al 110%) le spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai marchi d’impresa nonché a processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Chi può optare per il nuovo Patent box
Possono optare alla super deduzione del 110% i soggetti titolari di reddito d’impresa.
In maggior dettaglio, sono ammessi all’opzione le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato, aventi in Italia una stabile organizzazione, ma soltanto a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L’agevolazione, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, secondo l’emendamento, consiste nella maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
- software protetti da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli,
- che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono quindi esclusi , rispetto a quanto previsto dall’art. 6, D.L. n. 146/2021:
- i marchi d’impresa (che erano stati inclusi dal “vecchio” Patent box);
- i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (know-how).
Il che di fatto che penalizzerebbe, se fosse confermato, in particolar modo i settori del Made in Italy come quelli della moda o della meccanica, settori in cui innovazioni produttive non vengono brevettate, anche per tutelare l’invenzione, mentre si punta molto su marchi e know how.
Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.
Inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 10-bis dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, viene previsto che qualora in uno o più periodi d’imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di una o più delle suddette immobilizzazioni immateriali, il contribuente può fruire della super deduzione delle spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione ottiene il titolo di privativa industriale.
Meccanismo di recapture
La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Viene così introdotto, un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.
Tale meccanismo potrebbe ad esempio favorire le imprese operanti nel settore farmaceutico, che potrebbero sfruttare il recupero all’indietro, considerando il tempo necessario per arrivare a un brevetto. Tuttavia, se il brevetto non arriva (o non arriva per tempo) il rischio è quello di essere tagliati del tutto fuori dall’agevolazione.
Caratteristiche dell’opzione
Viene confermato che l’opzione per nuovo Patent box è irrevocabile e rinnovabile e ha una durata di cinque periodi d’imposta .
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Viene eliminato il divieto di cumulo per i soggetti che esercitano l’opzione per la maggiorazione del costo in questione per la sua intera durata e in relazione ai medesimi costi, con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Sarà poi tutto da chiarire il meccanismo di cumulabilità tra la deduzione maggiorata al 110% e il credito d’imposta R&S.
Documentazione idonea e penalty protection
I contribuenti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione in idonea documentazione , predisposta secondo quanto sarà indicato da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito - non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni ai verificatori la suddetta documentazione (penalty protection).
Il contribuente che detiene la documentazione ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.
In assenza di tale comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, non opera la penalty protection.
Decorrenza
L’emendamento interviene anche in merito alla decorrenza della super deduzione, mediante una riscrittura del comma 10 dell’art. 6, D.L. n. 146/2021, il quale nella sua nuova formulazione prevede che con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Fisco-Lavoro (2021) e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dal “vecchio” Patent box :
- ex art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014 (disciplina originaria del Patent box);
- ex art. 4, D.L. n. 34/2019 (opzione per l’autodeterminazione del reddito agevolabile).
In termini operativi, questo significa che dal periodo d’imposta 2021 non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”. Inoltre, in questo modo viene risolta la questione dell’opzione relativa al 2020 esercitata nei modelli Redditi 2021 presentati dopo il 22 ottobre 2021.
Accordi per l’innovazione: dall’11 maggio la presentazione delle domande
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 18 marzo 2022 che disciplina la procedura di presentazione delle domande per le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti d’importo superiore a 5 milioni di euro per realizzare nuovi prodotti e innovativi modelli produttivi. Diventano così operativi i nuovi “Accordi per l’innovazione" del Ministero che puntano a sostenere le imprese che investono in ricerca e sviluppo industriale attraverso contributi e finanziamenti agevolati.
Gli Accordi per l’innovazione sono un importante strumento operativo per rafforzare la competitività e il tessuto produttivo del Paese semplificando e velocizzando l’erogazione dei contributi, ma anche dotato di risorse finanziarie pari a 1 miliardo di euro, previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La domanda di agevolazione e la documentazione da allegare, devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 maggio 2022, pena l’invalidità e l’irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore: https://fondocrescitasostenibile.mcc.it per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 - Accordi per l’innovazione”.
Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 19 aprile 2022 .
Il Soggetto gestore procederà all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, selezionando esclusivamente le domande riguardanti progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro ed attinenti alle aree di intervento individuate dalla stessa amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro.
Il decreto stabilisce che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo previsto nell’ambito dell’intervento, il cui termine di apertura non potrà essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura dello sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento.
Decreto Energia misure di contrasto incremento prezzi prodotti energetici
Il provvedimento affronta diversi ambiti: dal contenimento all’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, misure in tema di prezzi dell’energia ai sostegni alle imprese.
Sostegno alle imprese
Il decreto prevede la destinazione di risorse per il sostegno delle imprese per il sostegno delle seguenti misure:
- Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori;
- Credito d’imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; Il credito pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale viene riconosciuto un Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Incrementati i crediti d’imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
Bando ISI 2021: compilazione delle domande dal 2 maggio
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha comunicato il calendario con le date per l’invio delle domande per il bando ISI 2021 a sostegno di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il bando in sintesi
Si ricorda che il bando - pubblicato sul portale dell’INAIL e nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 16 dicembre 2021 - ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Le risorse totali disponibili ammontano a 273.700.000 euro, ripartiti in 5 assi di finanziamento:
- Asse 1 - ISI Generalista: Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1 e 1.2);
- Asse 2 - Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- Asse 3 - Bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 - Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese operanti nei settori ATECO 2007 E38 (attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali) e E39 (attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti), anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane;
- Asse 5 - Micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
Sono ammesse tutte le imprese , anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.
Il contributo, in conto capitale , è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA.
In particolare, per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti :
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 2);
- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Per l’Asse 5, invece, il contributo, di importo compreso tra 1.000 e 60.000 euro, è concesso nella misura del:
- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 1);
- 50% per giovani agricoltori (sub Asse 2).
Il calendario
Calendario | Scadenze Bando ISI 2021 |
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 02 maggio 2022 |
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 16 giugno 2022 entro le ore 18.00 |
Download codici identificativi | Dal 23 giugno 2022 |
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico | 12 settembre 2022 |
Pubblicazione elenchi cronologici | Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico |
Upload della documentazione | Alla data comunicata con la pubblicazione degli elenchi cronologici |
Settore del Wedding: sessanta milioni di euro di aiuti per l’anno 2021
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
- nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 (trenta) per cento rispetto al fatturato del 2019;
- hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021.
Le imprese alla data di presentazione dell'istanza devono inoltre:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nei settori indicati , svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate, una delle attività individuate nell'allegato 1 al presente decreto, secondo quanto di seguito indicato:
- «wedding»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019 dell'impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
- «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie »: attività riferita ai codici indicati nella Tabella B;
- «HO.RE.CA.»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella C;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31
Risorse disponibili
Per la concessione del contributo in parola, sono disponibili euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) per l'anno 2021 di cui:
- una quota pari a euro 000.000 (quaranta milioni) è destinata al settore del «wedding»;
- una quota pari a euro 000.000,00 (dieci milioni) è destinata al settore, diverso dal «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
- una quota pari a euro 000.000,00 (dieci milioni) è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA.
Presentazione delle domande
Per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica , anche tramite intermediario, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.
Agroalimentare: le misure a sostegno del settore nell’emergenza COVID19
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 8 febbraio 2022 recante il “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” e successive modifiche e integrazioni”.
Soggetti beneficiari
Il decreto dispone che gli aiuti possono essere concessi alle imprese che operano nei seguenti settori:
- produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE;
- forestale;
- pesca e
Possono inoltre beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità .
Gli aiuti non possono invece essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà prima del diffondersi della pandemia. In deroga a quest’ultima disposizione, il decreto stabilisce tuttavia, che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o piccole imprese, così come definite nell’allegato I dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 a condizione che non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto e che non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto.
Ambito oggettivo
Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali , dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 300.000 euro per impresa . Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere;
- l’aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
Alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022 , ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020, 2021 o nel 2022.
Sono considerati costi fissi non coperti, i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo di cui sopra, non coperti dagli utili o da altre fonti.
Disposizioni applicative
Gli aiuti saranno concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 30 giugno 2022.